Whistleblowing
Dlgs. 24/2023 – Segnalazione di illeciti (c.d. “Whistleblowing”) – Informazioni generali
- Il “canale” attraverso cui effettuare le segnalazioni (c.d. “canale interno”)
- I soggetti abilitati a gestire le segnalazioni e a definire il procedimento
- Il procedimento a seguito della segnalazione
- Le comunicazioni al segnalante Le tutele per il segnalante e altri soggetti
- Le misure di sicurezza
- Le procedure e le informative in materia di privacy
Chi può effettuare le segnalazioni di illeciti.
Qual è l’oggetto delle segnalazioni.
- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- Illeciti riguardanti violazioni della normativa europea in materia di appalti pubblici, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato
- Atti od omissioni che riguardano il marcato interno (ad es. concorrenza, aiuti di Stato)
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (“reati presupposto”) e violazioni dei relativi modelli di organizzazione e gestione.
Cosa non va segnalato.
- Le segnalazioni devono riguardare fatti avvenuti nel “contesto lavorativo”. Con tale termine si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 o 4 del Dlgs. 24/2023 [dipendenti, collaboratori, soci, azionisti, tirocinanti, volontari, liberi professionisti, anche durante il periodo di prova e anche se il rapporto si è concluso], attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. Non sono quindi comprese le segnalazioni che riguardino rapporti personali o familiari oppure altri rapporti che non abbiano attinenza al contesto lavorativo.
- La procedura non si applica, inoltre, alle contestazioni o segnalazioni che riguardano rapporti individuali di lavoro, o che riguardano i rapporti con propri superiori (art. 1 Dlgs. 24/2023). Pertanto a puro titolo esemplificativo non riguarda le questioni concernenti l’operatività dei rapporti lavorativi, ad esempio mancati pagamenti, riconoscimenti di livello, organizzazione aziendale, orario, etc. (potranno invece riguardare comportamenti discriminatori o non rispettosi della parità di genere).
Le segnalazioni anonime.
Il canale “interno” per le segnalazioni
Soggetto gestore.
Qualora le segnalazioni riguardino i gestori la segnalazione andrà indirizzata a: Felicita Santagostino (ODV di Fondazione CIF Formazione).
Tutele per il segnalante.
- Divieto di atti ritorsivi, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, nonché una serie di altre condotte “punitive”, come la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici,
- Divieto di azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari, anche in termini di perdita reddituale o di opportunità.
Le misure di protezione non trovano applicazione quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi è irrogata anche una sanzione disciplinare.
La segnalazione esterna e la divulgazione pubblica.
Il segnalante può ricorrere al canale ANAC qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
- Non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo del segnalante, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto legislativo n. 24 del 2023
- Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito
- Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, essa non avrebbe efficace seguito ovvero potrebbe determinare il rischio di ritorsione
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Divulgare le segnalazioni pubblicamente significa invece rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia del regime di protezione disciplinato dal Dlgs. n. 24 del 2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni: la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa e non è stato dato seguito né riscontro alla segnalazione nei termini di legge:
La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Nota: va osservato che la segnalazione esterna e, soprattutto, quella pubblica vanno effettuate soltanto qualora vi siano specifiche condizioni documentate e provabili, in quanto possono coinvolgere l’immagine della società/ente, dovendosi altrimenti previlegiare il canale interno. Maggiori dettagli o informazioni sulla procedura e sulle segnalazioni in oggetto possono essere richieste alla direzione dell’Ente oppure inviando una mail al seguente indirizzo mail: felicita.santagostino@gmail.com